Gio, 15 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
Rivista scientifica di dottrina
e giurisprudenza
revisione tra pari in doppio cieco
3.999 contributi in archivio
245 autori · 20 settori scientifici

Portale dei Codici

Codice di Procedura Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Civile › Titolo II - Del procedimento davanti al giudice di pace › Capo III - Disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace

Art. 321 · Codice di Procedura Civile

Decisione

Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell'articolo 281 sexies, ma se non dà lettura della sentenza in udienza la deposita entro quindici giorni dalla discussione.
La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.
Versione precedente
(mostra)
(nascondi)
fino al 28.02.2023
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 321

Nessun contributo cita ancora questo articolo.

Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).

Eventi& Bandi