Gio, 15 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

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Codice di Procedura Civile › Titolo II - Del procedimento davanti al giudice di pace › Capo III - Disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace

Art. 320 · Codice di Procedura Civile

Trattazione della causa

Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.
Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace procede ai sensi dell'articolo 281 duodecies, commi secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione.
omissis
I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.
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Testo vigente

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