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Codice di Procedura Penale
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Art. 32 · Codice di Procedura Penale
Risoluzione del conflitto
2. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, ma il termine previsto da quest'ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 32
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