Gio, 15 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Civile › Titolo II - Del procedimento davanti al giudice di pace › Capo III - Disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace

Art. 319 · Codice di Procedura Civile

Costituzione delle parti

L'attore si costituisce depositando il ricorso o il processo verbale di cui all'articolo 316, secondo comma, e, quando occorre, la procura. Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo 281 undecies mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, la procura.
Le parti che stanno in giudizio personalmente e che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace o indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o eletto un domicilio digitale speciale, devono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale.
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fino al 28.02.2023
Testo vigente

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