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Codice Civile
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Codice Civile › Titolo IX - Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio › Capo I - Dei diritti e doveri del figlio
Art. 318 · Codice Civile
Abbandono della casa del genitore
Il figlio, sino alla maggiore età o all'emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.
Testo vigente
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