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Codice Civile
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Art. 317-bis · Codice Civile
Rapporti con gli ascendenti
L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 317-bis
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