Mer, 14 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale

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Codice di Procedura Penale › Titolo I - Misure cautelari personali › Capo VIII - Riparazione per l'ingiusta detenzione

Art. 315 · Codice di Procedura Penale

Procedimento per la riparazione

1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314.
2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere euro 516.456,90.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 315

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