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Codice Civile
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Art. 314 · Codice Civile
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Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 314
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