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Codice Civile
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Art. 313 · Codice Civile
Provvedimento del tribunale
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 313
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