Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile

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Codice Civile › Titolo VIII - Dell'adozione di persone maggiori di età › Capo II - Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età

Art. 313 · Codice Civile

Provvedimento del tribunale

Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 313

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