Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo VIII - Dell'adozione di persone maggiori di età › Capo II - Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età

Art. 311 · Codice Civile

Manifestazione del consenso

Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza.
L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 311

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