Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Legge Professionale Forense

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Legge Professionale Forense › Capo II - Ordine circondariale

Art. 31 · Legge Professionale Forense

Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.
2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.
3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.
4. Il collegio, che è presieduto dal più anziano per iscrizione, verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.
Testo vigente

Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).

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