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Legge Professionale Forense
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 31 · Legge Professionale Forense
Il collegio dei revisori
2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.
3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.
4. Il collegio, che è presieduto dal più anziano per iscrizione, verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 31 (1)
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