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Codice di Procedura Penale
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Art. 31 · Codice di Procedura Penale
Comunicazione al giudice in conflitto
2. Questi trasmette immediatamente alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 31 (1)
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