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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Codice di Procedura Civile › Titolo I - Degli organi giudiziari › Capo I - Del giudice
Art. 31 · Codice di Procedura Civile
Cause accessorie
La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmentecompetente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell'articolo 10, secondo comma. Può tuttavia essere proposta allo stesso giudice anche se eccede la sua competenza per valore, qualora la competenza per la causa principale sia determinata per ragione di materia.
Testo vigente
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 31 (1)
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