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Codice Penale
Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Codice Penale › Titolo II - Delle pene › Capo III - Delle pene accessorie, in particolare
Art. 31 · Codice Penale
Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione
Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3 dell'articolo 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o dal commercio o mestiere.
Testo vigente
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 31 (1)
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