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Codice Appalti (D.Lgs 36/2023)
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 31 · Codice Appalti (D.Lgs 36/2023)
Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti
2. L’Anagrafe censisce gli operatori economici di cui al comma 1, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili.
3. Per le persone fisiche di cui al comma 2 l’Anagrafe assume valore certificativo per i ruoli e le cariche rivestiti non risultanti dal registro delle imprese.
4. I dati dell’Anagrafe sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell’ambito dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, attraverso le piattaforme di cui agli articoli 23, 24 e 25, per i trattamenti e le finalità legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 31 (1)
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