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Codice Penale
Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 309 · Codice Penale
Banda armata: casi di non punibilità
1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;
2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.
Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 309
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