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Codice di Procedura Penale
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Art. 306 · Codice di Procedura Penale
Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure
2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per l'immediata cessazione delle misure medesime.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 306
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