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Codice di Procedura Civile
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Art. 303 · Codice di Procedura Civile
Riassunzione del processo
In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto.
Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse.
Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 303
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