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Costituzione
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 30 · Costituzione
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti 330, 343, 400 ss., 433 ss. c.c..
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 30 (1)
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