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Codice di Procedura Penale
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 3 · Codice di Procedura Penale
Questioni pregiudiziali
2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La corte decide in camera di consiglio.
3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.
4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 3 (3)
- Suicidio assistito e legge regionale sarda: la Corte costituzionale traccia il confine tra Stato e Regioni Giuseppe Ventrici
- Oltre l'interesse del distaccante: il nuovo distacco per salvaguardia occupazionale tra rischio penale e prospettive della vigilanza ispettiva Sebastiano Notaro
- L'evoluzione dei provvedimenti antimafia: la natura speciale della strategia processuale, dall'art. 416-bis alla cooperazione giudiziaria europea Manuela Davidde
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