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Codice del Processo Amministrativo
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 3 · Codice del Processo Amministrativo
Dovere di motivazione e sinteticità degli atti
2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 3 (2)
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