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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Codice di Procedura Civile › Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale › Capo VII - Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo
Art. 299 · Codice di Procedura Civile
Morte o perdita della capacità prima della costituzione
Se prima della costituzione sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione osservati i termini di cui all'articolo 163bis.
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Testo vigente
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 299 (1)
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