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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 299 · Codice Civile
Cognome dell'adottato
Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma.
Il figlio nato fuori dal matrimonio che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.
Se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito.
Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 299 (1)
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