Mer, 14 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Penale › Titolo I - Misure cautelari personali › Capo IV - Forma ed esecuzione dei provvedimenti

Art. 298 · Codice di Procedura Penale

Sospensione dell'esecuzione delle misure

1. L'esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione nei confronti di un imputato al quale sia stata applicata una misura cautelare personale per un altro reato ne sospende l'esecuzione, salvo che gli effetti della misura disposta siano compatibili con la espiazione della pena.
2. La sospensione non opera quando la pena è espiata in regime di misure alternative alla detenzione.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 298

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