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Codice di Procedura Civile
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Art. 297 · Codice di Procedura Civile
Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione
Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.
L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.
Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, è notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 297
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