Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo V - Della prescrizione e della decadenza › Capo II - Della decadenza

Art. 2969 · Codice Civile

Rilievo d'ufficio

La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2969

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