Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo V - Della prescrizione e della decadenza › Capo II - Della decadenza

Art. 2964 · Codice Civile

Inapplicabilità di regole della prescrizione

Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione.
Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2964

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