Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo V - Della prescrizione e della decadenza › Capo I - Della prescrizione

Art. 2957 · Codice Civile

Decorrenza delle prescrizioni presuntive

Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.
Per le competenze dovute agli avvocati ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2957

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