Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo V - Della prescrizione e della decadenza › Capo I - Della prescrizione

Art. 2951 · Codice Civile

Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto

Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto.
La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.
Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.
Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'articolo 1679.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2951

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