Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo VIII - Dell'adozione di persone maggiori di età › Capo I - Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti

Art. 295 · Codice Civile

Adozione da parte del tutore

Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 295

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