Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile

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Codice Civile › Titolo V - Della prescrizione e della decadenza › Capo I - Della prescrizione

Art. 2948 · Codice Civile

Prescrizione di cinque anni

Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
1 bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;
2) le annualità delle pensioni alimentari;
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2948

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