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Codice Civile
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Art. 2937 · Codice Civile
Rinunzia alla prescrizione
Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.
La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2937
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