Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

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Codice di Procedura Civile › Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale › Capo VI - Del procedimento in contumacia

Art. 293 · Codice di Procedura Civile

Costituzione del contumace

La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione.
La costituzione avviene mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti.
In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.
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