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Codice di Procedura Civile
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Art. 293 · Codice di Procedura Civile
Costituzione del contumace
La costituzione avviene mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti.
In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.
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