Gio, 15 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Civile › Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti › Capo II - Dell'esecuzione forzata

Art. 2929 · Codice Civile

Nullità del processo esecutivo

La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente.
Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2929

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