Mer, 14 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile

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Codice Civile › Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti › Capo II - Dell'esecuzione forzata

Art. 2927 · Codice Civile

Evizione della cosa assegnata

L'assegnatario, se subisce l'evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.
L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2927

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