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Codice Civile
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Art. 2926 · Codice Civile
Diritti dei terzi sulla cosa assegnata
La stessa facoltà spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro diritto.
L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma si estinguono le garanzie prestate da terzi.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2926
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