Mer, 14 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile

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Codice Civile › Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti › Capo II - Dell'esecuzione forzata

Art. 2920 · Codice Civile

Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta

Se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione, non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede, né possono ripetere dai creditori la somma distribuita.
Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2920

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