Portale dei Codici
Codice Penale
Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 292 · Codice Penale
Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.
Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 292
Nessun contributo cita ancora questo articolo.
Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).
