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Codice Civile
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Art. 2919 · Codice Civile
Effetto traslativo della vendita forzata
Non sono però opponibili all'acquirente i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2919
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