Gio, 15 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti › Capo II - Dell'esecuzione forzata

Art. 2916 · Codice Civile

Ipoteche e privilegi

Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto:
1) delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;
2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento;
3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2916

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