Gio, 15 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti › Capo II - Dell'esecuzione forzata

Art. 2913 · Codice Civile

Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2913

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