Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

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Codice di Procedura Civile › Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale › Capo VI - Del procedimento in contumacia

Art. 291 · Codice di Procedura Civile

Contumacia del convenuto

Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171 bis, secondo e terzo comma, il giudice provvede a norma dell'art. 171, ultimo comma.
Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.
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Testo vigente

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