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Codice di Procedura Civile
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Art. 291 · Codice di Procedura Civile
Contumacia del convenuto
Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171 bis, secondo e terzo comma, il giudice provvede a norma dell'art. 171, ultimo comma.
Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.
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