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Codice Civile
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Art. 291 · Codice Civile
Condizioni
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 291
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