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Codice Penale
Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 290 · Codice Penale
Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze Armate dello Stato o quelle della liberazione.
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