Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Penale

Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Penale › Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello stato › Capo II - Dei delitti contro la personalità interna dello stato

Art. 290 · Codice Penale

Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate

Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze Armate dello Stato o quelle della liberazione.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 290

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