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Codice Civile
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Codice Civile › Titolo II - Delle persone giuridiche › Capo II - Delle associazioni e delle fondazioni
Art. 29 · Codice Civile
Divieto di nuove operazioni
Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.
Testo vigente
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