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Codice Civile
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Art. 2898 · Codice Civile
Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede
Il creditore che richiede l'espropriazione non può in nessun caso essere costretto a estendere la sua domanda ai mobili, o ad altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati per il suo credito, salvo il regresso del terzo acquirente contro il suo autore per il risarcimento del danno che venga a soffrire a causa della separazione dei beni compresi nell'acquisto e delle relative coltivazioni.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2898
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