Gio, 15 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile

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Codice Civile › Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale › Capo IV - Delle ipoteche

Art. 2893 · Codice Civile

Mancata richiesta dell'incanto

Se l'incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall'articolo 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo che l'acquirenteha posto a disposizione dei creditori a norma dell'articolo 2890, n. 3.
La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2893

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