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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 289 · Codice di Procedura Civile
Integrazione dei provvedimenti istruttori
L'integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 289
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