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Codice Civile
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Art. 2889 · Codice Civile
Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche
Tale facoltà spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento, purché nel termine di trenta giorni proceda in conformità dell'articolo che segue.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2889
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