Sab, 17 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale › Capo IV - Delle ipoteche

Art. 2882 · Codice Civile

Formalità per la cancellazione

La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore.
Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837.
Testo vigente

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