Portale dei Codici
Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 2882 · Codice Civile
Formalità per la cancellazione
Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2882
Nessun contributo cita ancora questo articolo.
Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).
